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Titolo I - Denominazione, sede, scopi
Art.1
Per iniziativa dei soci fondatori, che operano nel campo della pianificazione,
della progettazione e delle politiche urbanistiche, territoriali ed ambientali,
con funzione di formazione e di ricerca o esercitando attività
professionale, è costituita la "Società Italiana degli
Urbanisti" (SIU), che ha sede provvisoria in Milano, presso il Dipartimento
di Scienza del Territorio del Politecnico di Milano.
Art.2
La Siu, che non ha fini di lucro, si propone:
a) di promuovere il riconoscimento e la tutela della professione del pianificatore
urbanistico, territoriale ed ambientale, sia in sede nazionale che internazionale;
b) di accettare e favorire, nelle università italiane, nelle scuole
di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca, la disponibilità
di qualificati programmi formativi nel campo della progettazione urbanistica,
della pianificazione e delle politiche urbanistiche, territoriali ed ambientali;
c) di promuovere nei settori di competenza attività di indirizzo
e coordinamento di studi e ricerche, di divulgazione a confronto di esperienze
e conoscenze, sia in Italia che all'estero;
d) di favorire e coordinare i rapporti con le associazioni omologhe, europee
e non europee.
Art.3
E' prevista la costituzione di sezioni della Società, la cui organizzazione
è regolamentata da apposite deliberazioni dell'Assemblea. Scopo
delle sezioni è coordinare l'azione di gruppi di soci che operano
in particolari campi tematici o devono garantire lo svolgimento di funzioni
specifiche. Ogni membro della Società può aderire ad una
o più sezioni. All'atto della costituzione della Società,
è istituita la sezione di "certificazione dei programmi normativi",
che ha il compito:
a) di definire temi, criteri e modalità per una valutazione formale
dell'insegnamento offerto in Italia, nel settore, da corsi universitari,
di specializzazione o di dottorato, secondo criteri di qualità
e di coerenza con i canoni vigenti in questo campo in sede internazionale;
b) di istruire le procedure di certificazione dei programmi offerti da
sedi specifiche, come lavoro preparatorio per le deliberazioni dell'Assemblea.
Titolo II - Soci
Art.4
Sono membri della Società i soci effettivi ordinari e i soci aderenti.
Sono soci effettivi ordinari gli esperti che hanno operato da tempo a
presentare titoli riconosciuti nel campo della formazione, della ricerca
o della professione del pianificatore urbanistico, territoriale ed ambientale.
Sono soci aderenti gli studiosi, i funzionari e i professionisti che operano
nel settore da un numero non elevato di anni, con esperienze e titoli
più limitati. E' prevista inoltre la figura del socio onorario,
come studioso di chiara fama che opera in Italia o all'estero in settori
analoghi o affini. Sono soci effettivi ordinari i soci fondatori, che
hanno sottoscritto questo statuto all'atto di costituzione della Società.
Art.5
Requisiti per l'ammissione. Possono essere ammessi alla SIU come soci
effettivi ordinari i professori universitari di ruolo (di 1 e 2 fascia)
titolari di cattedra in un settore disciplinare pertinente, e gli esperti
che come ricercatori (universitari o di altri enti), studiosi, funzionari
o liberi professionisti possano presentare titoli adeguati da almeno un
quinquennio. Possono essere ammessi alla SIU come soci aderenti i ricercatori
universitari, i laureati specializzati e dottori di ricerca nei medesimi
settori, nonché gli studiosi, i funzionari o i liberi professionisti
che esercitano la loro attività da meno di un quinquennio. La qualifica
di socio onorario è riconosciuta a studiosi di chiara fama che,
all'estero o in Italia, in campi disciplinari affini, hanno dato contributi
rilevanti allo sviluppo della ricerca e della professione.
Art.6
Modalità di ammissione. L'ammissione dei soci effettivi ordinari
e aderenti a dei soci onorari è deliberata a maggioranza semplice
dall'Assemblea generale e su proposta di almeno tre membri effettivi.
L'Assemblea generale delibera in materia una volta l'anno per l'anno successivo.
Art.7
I soci ordinari e aderenti sono tenuti al pagamento della quota sociale,
fissata annualmente dall'Assemblea dei soci. Non esiste obbligo di quota
sociale per i soci onorari.
Art.8
Si decade dalla qualità di socio della SIU:
a) per dimissioni;
b) per esclusione deliberata del Consiglio Direttivo in caso di violazione
dello statuto e in altri casi di particolare gravità;
c) per mancata corresponsione della quota associativa annua.
Titolo III - Organi
della Società
Art.9
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea Generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Titolo IV - Assemblea ordinaria e straordinaria
Art.10
L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci in regola con
le quote associative. Deve riunirsi in via ordinaria una volta all'anno
e in via straordinaria ogni qualvolta questioni di particolare importanza
lo richiedano. La convocazione straordinaria può essere disposta
dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, o su richiesta scritta e motivata
di almeno un quinto dei membri effettivi della Società.
Art.11
L'Assemblea generale ordinaria:
a) elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori
dei Conti;
b) approva il bilancio consuntivo e la relazione generale sull'attività
svolta nell'esercizio precedente;
c) approva il programma generale, progetti specifici di attività
e il bilancio preventivo per il nuovo esercizio;
d) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero
vacante la carica;
e) approva eventuali modifiche di statuto o di regolamento interno alla
Società predisposto dal Consiglio Direttivo;
f) delibera sulla certificazione dei programmi formativi, sulla base del
lavoro svolto dalla corrispondente sezione;
g) approva l'eventuale istituzione di nuove sezioni, stabilendo finalità
e modalità di funzionamento; ratifica le adesioni dei soci alle
sezioni e nomina per ciascuna un coordinatore responsabile che resta in
carico fino al rinnovo della cariche sociali;
h) delibera sull'ammissione o decadenza di nuovi soci;
i) fissa le quote sociali previste dall'Art.8 del presente statuto;
j) stabilisce la sede dell'Assemblea annuale successiva.
Art.12
L'avviso di convocazione, con indicazione dell'o.d.g.,del luogo e dell'ora
è diramato dal Segretario. L'Assemblea è valida in prima
convocazione quando sia presente la metà più uno dei membri
effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
I membri effettivi ordinari hanno il diritto di voto su tutti gli oggetti
posti in votazione. I soci aderenti e onorari non hanno il diritto di
voto su questioni che riguardano le modifiche di statuto o di regolamento,
oppure lo scioglimento della Società. Le deliberazioni sono prese
con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto presenti
o rappresentati, non computando gli astenuti. Ogni socio può farsi
rappresentare in Assemblea con delega scritta conferita ad altro socio
della medesima categoria. Sulle modifiche allo statuto e per lo scioglimento
della Società è richiesto in ogni caso il voto di almeno
due terzi dei votanti. L'Assemblea è presieduta dal Segretario,
che nomina un socio per la redazione del verbale. Della riunione deve
essere redatto verbale firmato dal Segretario e dal Socio incaricato della
redazione.
Titolo V - Consiglio Direttivo
Art.13
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni
dell'Assemblea e ha poteri di ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione
che nono siano per legge o dal presente statuto riservati all'Assemblea.
E' composto da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea Generale, che durano
in carica 2 anni e sono rieleggibili una sola volta. Il Consiglio si riunisce
almeno una volta ogni quattro mesi su convocazione del Segretario o su
domanda di almeno 3 membri. Le riunioni del Consiglio sono valide solo
se sono presenti almeno 4 consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza
semplice dei presenti.
Art.14
Il Consiglio Direttivo.
a) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società
in esecuzione della delibera dell'Assemblea Generale;
b) propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea stessa;
c) propone al vaglio dell'Assemblea le procedure di certificazione istruite
dall'omonima sezione;
d) convoca l'Assemblea dei soci;
e) discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
f) cura la gestione della Società provvedendo alla riscossione
dei contributi, la pagamento delle obbligazioni contratte e alla riscossione
dei crediti;
g) predispone l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea Generale.
Titolo VI - Segretario, Tesoriere, Collegio dei Revisori dei Conti
Art.15
Il Consiglio Direttivo designa tra le sue componenti il Segretario e il
Tesoriere. Il Segretario ha la legale rappresentanza della Società;
stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni
comunque la Società (compresi gli atti di certificazione elaborati
dall'apposita sezione); risponde agli atti amministrativi compiuti in
nome e per conto della Società. In caso di assenza o di impedimento
le mansioni spettano al membro anziano del Consiglio Direttivo da più
tempo iscritto alla Società.
Art.16
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese;
cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente
riguardano l'esercizio; entro trenta giorni dalla chiusura di ogni esercizio
finanziario deve redigere il bilancio che il Consiglio Direttivo dovrà
approvare e sottoporre all'Assemblea dei soci. Ha poteri di firma sui
depositi e conti intestati alla Società presso Istituti Bancari
o l'Amministrazione postale. In caso di impedimento è sostituito
da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo, che ne esercita tutte
le mansioni, assumendo i medesimi poteri di firma.
Art.17
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi
e due membri supplenti eletti dall'Assemblea, che restano in carica due
anni e non possono essere rieletti più di una volta. Il Collegio
elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio vigila sulla gestione
economica e finanziaria della Società e presenta all'Assemblea
una relazione sui bilanci annuali. Ha facoltà di richiedere al
Tesoriere verifica delle scritture contabili e di cassa.
Titolo VII - Patrimonio-esercizio sociale
Art.18
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali, al netto
delle spese sostenute per la gestione della Società, dai beni e
dalle attività della Società, da eventuali donazioni, lasciti
e contributi di enti pubblici o privati la cui accettazione è subordinata
a delibera favorevole del Consiglio Direttivo.
Art.19
L'esercizio sociale decorre dal I novembre al 31 ottobre di ogni anno.
Titolo VIII - Durata
dell'associazione e scioglimento
Art.20
La Società ha durata indeterminata e può essere sciolta
solo da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata, con deliberazione
a maggioranza dei due terzi dei presenti. L'eventuale patrimonio sociale
è devoluto dall'Assemblea a Enti o Istituzioni aventi scopi analoghi.
A tal fine l'Assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori,
stabilendone i poteri.
Art.21
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento
alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.
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