ARGUMENTS
   

Una politica per la montagna - L.R. 2/2004

Le Intese istituzionali di programma e i rispettivi Accordi-quadro attuativi sono i nuovi strumenti che il legislatore regionale ha individuato per coordinare le singole programmazioni settoriali e conferire, attraverso maggiore adeguatezza, coerenza ed integrazione degli interventi pubblici e privati, più efficacia alle risorse finanziarie pubbliche, recate, tra l’altro, da un Fondo speciale appositamente istituito.
La legge affida alle Comunità Montane il ruolo di promuovere la concertazione interistituzionale tra Regione, Province, Comunità Montane e Comuni montani, il cui risultato sarà la definizione di scelte condivise da tutti i soggetti, anche privati, che sono i diretti protagonisti dell’attuazione delle politiche regionali di sviluppo della montagna.
 

In attuazione della L.R. 2/2004, le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane mirano in particolare a:
a) contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;
b) conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
c) garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di utilità sociale;
d) salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi territoriali locali;
e) promuovere la difesa idrogeologica del territorio;
f) realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei progetti di contenimento della presenza di CO2 nell'atmosfera;
g) stimolare l’iniziativa privata in ambito sociale, economico, turistico e culturale;
h) promuovere l’associazionismo e l’aggregazione dei Comuni e delle Comunità montane.



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