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Una politica
per la montagna - L.R. 2/2004
Le Intese
istituzionali di programma e i rispettivi Accordi-quadro attuativi
sono i nuovi strumenti che il legislatore regionale ha individuato
per coordinare le singole programmazioni settoriali e conferire,
attraverso maggiore adeguatezza, coerenza ed integrazione degli
interventi pubblici e privati, più efficacia alle risorse
finanziarie pubbliche, recate, tra l’altro, da un Fondo
speciale appositamente istituito.
La legge affida alle Comunità Montane il ruolo di promuovere
la concertazione interistituzionale tra Regione, Province, Comunità
Montane e Comuni montani, il cui risultato sarà la definizione
di scelte condivise da tutti i soggetti, anche privati, che
sono i diretti protagonisti dell’attuazione delle politiche
regionali di sviluppo della montagna. |
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In attuazione
della L.R. 2/2004, le politiche territoriali per lo sviluppo
delle zone montane mirano in particolare a:
a) contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;
b) conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel
sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità
distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
c) garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di
disponibilità di servizi pubblici essenziali e di altri
servizi di utilità sociale;
d) salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e
le identità storiche, culturali e sociali dei singoli
sistemi territoriali locali;
e) promuovere la difesa idrogeologica del territorio;
f) realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei
progetti di contenimento della presenza di CO2 nell'atmosfera;
g) stimolare l’iniziativa privata in ambito sociale, economico,
turistico e culturale;
h) promuovere l’associazionismo e l’aggregazione
dei Comuni e delle Comunità montane. |
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