PLANUM
Associazione

PREMESSO che l'Istituto nazionale di Urbanistica, Ente di diritto pubblico, e associazione di alta cultura, nonché di protezione ambientale giuridicamente riconosciuta, con sede legale in Roma, Piazza Farnese 44, ha promosso e finanziato la realizzazione di "PLANUM", rivista periodica internazionale registrata presso il Tribunale di Roma il 04/12/2001 col numero 514/2001 e distribuita tramite la rete e i protocolli Internet;
- che detta rivista "PLANUM" è di proprietà dell'Istituto nazionale di Urbanistica, che si riserva di nominarne il Direttore;
- che con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 18/19 gennaio 2002 l'Istituto nazionale di Urbanistica si è solidamente impegnato a finanziare per ulteriori tre anni le attività di produzione e diffusione di "PLANUM", fino alla concorrenza di Euro 15.500 annui, in relazione allo specifico bilancio di gestione della Rivista;
- che con il presente Atto si costituisce contestualmente la "ASSOCIAZIONE PLANUM", per il sostegno e la promozione della suddetta Rivista e per la gestione di tutte le attività connesse a tali fini e derivanti dagli stessi; si approva per la stessa "ASSOCIAZIONE PLANUM" il seguente

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, natura, sede e durata
È costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE PLANUM", con sede in Piazza Farnese 44, Roma.
La "ASSOCIAZIONE PLANUM" è una libera associazione a carattere culturale, che non ha né potrà avere fini di lucro, con divieto esplicito di distribuire durante la sua vita, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ovvero fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
La durata di vita della "ASSOCIAZIONE PLANUM" è fissata fino al 31 dicembre 2052.

Articolo 2 - Scopi e finalità
Scopi della "ASSOCIAZIONE PLANUM" sono:
- sostenere la pubblicazione e la diffusione di "PLANUM" come strumento operativo idoneo a innovare e diffondere nei Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi, la cultura urbanistica europea, preservandone e valorizzandone i valori fondamentali;
- favorire il formarsi di un linguaggio comune per lo scambio, la trasmissione e la diffusione di conoscenze ed esperienze a livello internazionale;
- utilizzare anche sperimentalmente tecnologie innovative per raccogliere, elaborare e diffondere in modo efficiente, tempestivo e ampio i contributi culturali ed applicativi significativi; - provvedere alla raccolta e all'impiego delle risorse finanziarie, e allo sviluppo delle risorse umane necessarie alla gestione dell'Associazione stessa, alla produzione e promozione di "PLANUM", nonché a sostenere e sviluppare in generale le attività dell'Associazione.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

Per raggiungere i propri scopi, la "ASSOCIAZIONE PLANUM" potrà svolgere tutte le attività che saranno reputate opportune o strumentali, ivi compresa l'assunzione o l'acquisto di partecipazioni anche totalitarie in società sotto qualsiasi forma, e il finanziamento delle stesse, sia fruttifero che infruttifero, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo in vigore. In particolare, la "ASSOCIAZIONE PLANUM" opererà nei seguenti settori:
Attività editoriale:
- produzione ed edizione elettronica di una o più riviste on line di urbanistica europea;
- produzione e diffusione di pubblicazioni periodiche e non periodiche di ogni specie, con esclusione dei quotidiani, compresa ogni attività connessa di raccolta ed elaborazione;
- diffusione dei risultati delle attività dell'Associazione stessa con tutti i mezzi idonei, non solo nel campo dell'editoria elettronica, ma nel più ampio contesto dell'informazione generale e specializzata, compresi i sistemi audiovisivi, le trasmissioni televisive e la carta stampata.
Ricerca scientifica:
- formulazione e finanziamento di programmi di ricerca propri e autonomi, ovvero in collaborazione con altri Enti e Associazioni;
- borse di studio per ricercatori che svolgano attività di ricerca per l'Associazione stessa;
- premi per ricerche e progetti che risultino innovativi nel panorama europeo;
- contributi a ricercatori per spese di pubblicazione, edizione e stampa di lavori scientifici.
Formazione e informazione diretta: organizzazione in proprio e collaborazione con altri Enti e Associazioni, ovvero sostegno o patrocinio:
- per corsi di formazione e aggiornamento culturale e professionale destinati a specialisti o cultori della materia, anche a distanza, e comunque con il ricorso a nuove tecnologie; - per seminari, convegni, forum, e altre manifestazioni pubbliche, anche con il ricorso a nuove tecnologie.

Articolo 4 - Soci
Possono essere Soci della "ASSOCIAZIONE PLANUM" Enti pubblici e privati, Università e Dipartimenti universitari, Associazioni e persone fisiche o giuridiche che cooperino o siano interessati allo sviluppo scientifico, culturale ed editoriale nei settori di interesse dell'Associazione stessa e che condividano gli scopi e le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.
I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori i Soci Ordinari che abbiano sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione, o che abbiano ottenuto l'ammissione entro il 31.12.2002.
Sono Soci Ordinari coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio dell'Associazione, e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione per l'anno in corso.
Sono Soci Sostenitori i Soci Ordinari che versino all'Associazione, in aggiunta alla quota associativa annuale, contributi da convenirsi con il Consiglio. La domanda di ammissione alla qualifica di Soci Sostenitori deve essere accettata dal Consiglio dell'Associazione, previo parere vincolante della maggioranza dei Soci Fondatori.
I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota di associazione stabilita annualmente dal Consiglio dell'Associazione, che deve essere versata entro il 31 marzo dell'anno di competenza.
I Soci Ordinari che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 settembre di ogni anno saranno considerati Soci a tutti gli effetti anche per l'anno successivo, ed obbligati in solido al pagamento della relativa quota annuale di associazione.
I Soci Ordinari ricevono gli atti dell'Associazione ed hanno diritto al voto in Assemblea. Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche o gli Enti la cui domanda di ammissione alla qualifica venga presentata da almeno due Consiglieri e venga successivamente approvata dal Consiglio dell'Associazione.
Nel caso che una domanda di ammissione alla qualifica di Socio Onorario venga respinta, il Consiglio stesso non è tenuto a motivarne la ragione.
I Soci Onorari non sono vincolati al versamento della quota associativa annuale, e non hanno diritto al voto in Assemblea.
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; il provvedimento di esclusione dei Soci, deciso dal Consiglio, sentito l'interessato, dovrà essere ratificato dall'Assemblea. Stante la rilevanza del rapporto associativo, in relazione ai fini statutari della "ASSOCIAZIONE PLANUM" viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché la cedibilità o la trasferibilità del rapporto associativo.

Articolo 5 - Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio dell'Associazione;
- il Collegio Sindacale.

Articolo 6 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci Ordinari è convocata dal Consiglio in via ordinaria almeno una volta all'anno, per ratificare l'approvazione dei Bilanci, approvare le linee culturali e il programma di attività per l'anno successivo e deliberare su quant'altro ad essa demandato per Statuto o per legge, ovvero proposto dal Consiglio. L'Assemblea è sovrana per legge.
Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea dei Soci può esser convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in uno Stato dell'Unione Europea.
La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata, telefax o telegramma, almeno quindici giorni prima della data fissata. In caso di elevata numerosità dei Soci potranno essere adottate altre idonee forme di pubblicità.
Validità dell'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui all'Art. 21 C.c. che qui si riportano pro memoria.
Art. 21 C.c. "Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati".
Svolgimento dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Associazione; in mancanza dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo reputa necessario o opportuno, fino a due scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige processo verbale, firmato anche dal Presidente ed eventualmente dagli scrutatori. Rappresentanti e Deleghe.
I Soci Enti o persone giuridiche partecipano all'Assemblea mediante rappresentanti accreditati presso l'Associazione da idonei documenti.
Tutti i Soci possono delegare un altro Socio a rappresentarli in Assemblea, ma nessun Socio può rappresentare più di due altri Soci. I documenti di accreditamento e le deleghe devono in ogni caso essere presentati al Segretario dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa, e comunque prima che si proceda alle votazioni. Spetta al Presidente dell'Assemblea validare la regolarità degli accreditamenti e delle deleghe, e in genere verificare il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 7 - Consiglio dell'Associazione e Presidente
L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, la maggioranza dei quali nominati dai Soci Fondatori, e di questi uno spettante di diritto alla Proprietà di "PLANUM"; gli altri eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio provvede alla gestione ordinaria dell'Associazione e assolve tutti i compiti e gli obblighi ad essa connessa, assumendo ed esercitando anche tutti i poteri di straordinaria amministrazione.
Il Consiglio gestisce le attività dell'Associazione e attende al loro sviluppo secondo i programmi deliberati dall'Assemblea dei Soci, nonché allo studio di tutti i problemi di interesse dell'Associazione; cura i rapporti con Governi, Associazioni, Enti nazionali e internazionali presso i quali provvede alle funzioni di rappresentanza; approva i rendiconti economici e finanziari; decide sulla partecipazione a gare e bandi di concorso, ad iniziative economiche e culturali; conferisce borse di studio e premi; decide sulle ammissioni, dimissioni ed esclusioni dei Soci, nomina i Soci Onorari; istruisce e predispone le deliberazioni da sottoporre all'Assemblea dei Soci; provvede circa le eventuali controversie con terzi.
I membri del Consiglio restano in carica tre anni. In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento permanente di un Consigliere, alla prima riunione successiva il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione; nel caso di membri eletti dall'Assemblea, il Consiglio chiederà convalida della nomina alla prima Assemblea dei Soci successiva.
Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso in relazione alla carica, ma è dovuto il rimborso delle spese sostenute in ragione della stessa.
Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, nonché un Segretario e un Delegato alle Finanze, che potrà essere anche il Segretario stesso. Il Consiglio nomina altresì i responsabili delle attività della Associazione o di singole iniziative.
Per i primi tre anni di esercizio delle attività le funzioni del Presidente verranno svolte dal rappresentante della Proprietà di "PLANUM".
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale, ovvero in video-conferenza, o via Internet, e si considererà validamente riunito purché almeno il Presidente e il Segretario siano fisicamente presenti nello stesso luogo durante i lavori.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal più anziano dei presenti per età anagrafica. Delle riunioni del Consiglio verranno redatti i relativi verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, e riportati nell'apposito libro. Il Presidente, il Segretario e il Delegato alle Finanze, ed eventualmente il Vice Presidente, possono formare un Comitato Esecutivo, a cui il Consiglio stesso può delegare in tutto o in parte, per motivi di urgenza o ragioni di efficienza, proprie attribuzioni.
Il Presidente assume tutti i poteri di ordinaria amministrazione senza limiti o eccezioni; rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; d'intesa con il Segretario e con il Consigliere Delegato alle Finanze cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Il Consiglio può delegare al Presidente i poteri di straordinaria amministrazione. Il Presidente può delegare i propri poteri a terzi, su specifiche questioni o per particolari iniziative, salvo quanto contrario per norma di legge inderogabile. In caso di impedimento permanente, ovvero di dimissioni, o di altre cause che impediscano l'esercizio della carica, il Consiglio surroga collegialmente i poteri e le funzioni del Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà essere effettuata entro novanta giorni dal verificarsi di tali impedimenti.

Articolo 8 - Collegio Sindacale
La gestione dell'Associazione è sottoposta al controllo di un Collegio Sindacale, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, che restano in carica per tre anni. Il Collegio Sindacale elegge al suo interno il proprio Presidente. I Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione sui Bilanci annuali; potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale, e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Ai Membri del Collegio Sindacale non spetta alcun compenso in relazione alla carica, ma è dovuto il rimborso delle spese sostenute in ragione della stessa.

Articolo 9 - Regolamento
È compito del Consiglio predisporre, approvare e aggiornare quando necessario un Regolamento sulle modalità di funzionamento dell'Associazione e sulla partecipazione dei Soci all'esercizio anche operativo dell'attività dell'Associazione. Il Regolamento e i suoi aggiornamenti divengono efficaci con l'approvazione del Consiglio e copia del Regolamento aggiornato è inviata o consegnata ad ogni socio.

Articolo 10 - Patrimonio ed esercizio finanziario
Il patrimonio della "ASSOCIAZIONE PLANUM" è costituito:
- dai beni mobili e immobili che diverranno a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione stessa;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e conferimenti da parte di Enti pubblici, persone fisiche e giuridiche. Le entrate sono costituite:
- dalle quote associative;
- da contributi ordinari e straordinari della Comunità Europea, di Stati, Regioni ed Enti locali, nonché dei relativi organismi amministrativi e funzionali, da Enti pubblici, Fondazioni, Associazioni e altri soggetti pubblici e privati di qualsiasi Paese, erogati a sostegno dell'attività dell'Associazione e per il conseguimento dei suoi scopi statutari;
- da contributi erogati dagli stessi in occasione e a sostegno di specifiche attività o iniziative;
- dai proventi delle attività comunque esercitate dall'Associazione, e da ogni altra entrata eventuale che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
In caso di scioglimento per qualunque causa, la "ASSOCIAZIONE PLANUM" ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione avente scopi e finalità statutarie analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo e salvo diversa destinazione disposta per legge.

Articolo 11 - Esercizio finanziario

Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni a partire da tale data il Consiglio è tenuto a predisporre secondo le leggi e norme in vigore il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, che dovranno essere approvati entro i 60 giorni successivi. Il ogni caso il Consiglio stesso ha l'obbligo di portare a conoscenza dei Soci il relativo rendiconto economico e finanziario nella prima Assemblea dei Soci convocata successivamente all'approvazione dei Bilanci.

Articolo 12 - Clausola compromissoria
Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi direttivi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in conflitto e il terzo in accordo tra le due; in caso di disaccordo delle parti sul nominativo, dal Presidente del Consiglio. Nel caso il Presidente del Consiglio fosse parte in conflitto, la nomina del terzo arbitro spetterà collegialmente Consiglio, astenendosi il Presidente stesso dal voto.